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07/02/2022

Bonus casa, come migliorare

Con un ampio excursus tematico, il consigliere CNGeGL Antonio Mario Acquaviva pone al centro di un articolo il distinguo che gli interventi di tipo tecnico meriterebbero rispetto a quelli di natura meramente fiscale, ragguagliando infine il lettore sui principali aggiornamenti in relazione alle disposizioni sulle misure di sicurezza


di Antonio Mario Acquaviva

Nella Legge di Bilancio 2022 trova conferma, anche se con differenti regimi temporali, l’accesso agli incentivi e detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione (anche mediante la demolizione e ricostruzione) e riqualificazione degli edifici. Le agevolazioni si articolano sulle seguenti linee d’azione del cosiddetto “BONUS CASA”:
 
a)      la riduzione del rischio sismico (SISMABONUS);
b)      migliorare l’efficientamento energetico;
c)      gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (BONUS RISTRUTTURAZIONE);
d)      riqualificazione del verde dei giardini e terrazzi (BONUS VERDE);
e)      abbattimento barriere architettoniche;
 
I benefici citati si pongono come utile leva per la riqualificazione dello stock del patrimonio edilizio esistente, nella prospettiva di ridurre il consumo di energia e di suolo e per migliorare la sicurezza degli edifici, offrendo (così) una valida e concreta soluzione alternativa alle politiche da superare proiettate all’ espansione delle città.
 
Tuttavia, le disposizioni elencate, concepite all’interno di una censurabile (e non condivisa) mole di provvedimenti di natura fiscale, rappresentano una leva che stimola la spesa d’investimenti nel comparto dell’edilizia. Ed anche per questa ragione meriterebbero una attenzione specifica sulla qualità tecnica degli interventi ammissibili al beneficio delle agevolazioni, diversa però da quella meramente fiscale.
 
Infatti, se il bonus ristrutturazione e sismabonus, trovano una diversa attuazione temporale in funzione della tipologia edilizia (unifamiliari, condomini), il funzionamento (degli stessi) a regime risulta pressoché invariato. Le spese ammesse, secondo le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, sono riconducibili ai lavori indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’art.3 del DPR 380/2001 ed in queste sono ricomprese anche le spese per gli onorari professionali.
 
Risulta, pertanto, alquanto fragile e lacunosa l’evidenza sulla congruità/parametri dei prezzi dei materiali in ragione dell’impennata dei costi energetici e dei materiali da costruzione, minando (in questo modo) concretamente i risultati attesi a valle degli interventi edilizi.  
 
Resta, altresì invariata la tracciabilità dei pagamenti tramite il cosiddetto “bonifico parlante”, anche se il limite introdotto dal DL “antifrode” sulla negoziazione e trasferibilità della cessione del credito rappresenta un oggettivo freno alla filiera dei pagamenti per i soggetti coinvolti (imprese, fornitori, istituti di credito, ecc..), specie per i contratti già avviati.
 
La detrazione fiscale per gli interventi riconducibili al SISMABONUS, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che assumerebbero un profilo di priorità per la sicurezza degli immobili, ha un’articolazione graduale in termini percentuale secondo il livello di riduzione del rischio sismico conseguito fra le classi come acclarate dal Decreto n° 24 del MIT del 9.01.2020. 
 
Rientrano fra questi (interventi) anche quelli di demolizione e fedele ricostruzione, riconducibili alla fattispecie della ‘ristrutturazione edilizia’ così come delineati dal Testo Unico dell’Edilizia , e come ampiamente  chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n°34/E del 27 Aprile 2018.
 
La novità del “BONUS FACCIATE”, originariamente concepito per gli interventi di miglioramento alla protezione dell’involucro esterno degli edifici, inquadrata come misura di efficientamento energetico, risulta utile altresì, nella prospettiva di ottenere un beneficio volto anche al miglioramento del decoro e arredo urbano che l’impatto architettonico delle facciate degli edifici determina nel contesto edificato.
 
Pertanto, l’agevolazione fiscale sarà conseguibile (con percentuali differenziate), in ogni tipo d’intervento effettuato, predisponendo la documentazione rituale (che dovrà essere conservata in caso di controllo dell’Agenzia dell’Entrate).
 
È appena il caso di evidenziare che i lavori di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione e riqualificazione energetica, che interessano il patrimonio edilizio, dovranno essere realizzati sempre nel rispetto della legislazione che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro per i cantieri mobili e temporanei.
 
In particolare, secondo la normativa disciplinata dal titolo IV del D.lgs 81/2008 e s.m.i., che regolamenta puntualmente queste attività edili e di ingegneria civile per l’esecuzione di lavori (allegato X), fra cui quelli di: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, ecc.

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI TECNICI
Alla luce di tutto quanto normato, il ruolo dei professionisti tecnici risulta cruciale: sia per la predisposizione del progetto degli interventi edilizi, per garantirne anche la regolarità urbanistica e per la dichiarazione asseverata di conformità delle opere eseguite ai fini dell’ammissibilità ai benefici fiscali, ma soprattutto anche quali soggetti obbligati ad adempiere (sempre) agli obblighi previsti per la sicurezza del cantiere.
 
A tal fine si rappresenta che di recente si aggiungono, a causa dell’emergenza epidemiologica, le misure di prevenzione specifiche da osservare nei cantieri mobili e temporanei, e qualificati con l’ indice di attenzione ai fini della previsione delle azioni di contenimento del contagio da Covid-19.  
 
Questi rappresentano un costo aggiuntivo degli oneri della sicurezza -non soggetti a ribasso- da prevedere nel quadro economico della spesa degli interventi.

in tema di sicurezza è il caso di ricordare che, fra gli adempimenti amministrativi previsti dalla norma, è (sempre) contemplata la “notifica preliminare” d’inizio lavori della comunicazione da inviare all’ ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro in caso di:

- cantieri con presenza di più imprese o di più lavoratori autonomi anche non contemporanea;
- cantieri con la presenza di una sola impresa esecutrice, ma il cui lavoro ha una entità presunta superiore o uguale a 200 uomini-giorno (entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. Es. 60 giorni per 5 lavoratori = 300 UG);
- cantieri inizialmente non soggetti a notifica (con una sola impresa esecutrice e di entità inferiore a 200 uomini-giorno) che lo diventano per variazione in corso d'opera (art. 99, comma 1)*.

Il pacchetto di agevolazioni fiscali, adottato per le prioritarie ragioni di stimolare l’appetibilità ad attivare interventi di ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, sconta dei punti di fragilità tecnica sulla natura di taluni interventi.

L’auspicio è quindi quello che il decisore politico non continui nella produzione bulimica di una miriade di norme (a volte “schizofreniche” e contraddittorie) che di fatto ingessano e rendono incerta l’azione dei soggetti coinvolti. Ci vorrebbe, invece, una tendenziale stabilità del quadro normativo tale da sviluppare azioni definite e trasparenti. E su questo obiettivo, come categoria professionale, ci sentiamo pienamente coinvolti e consapevoli delle competenze che potremo mettere a disposizione della platea di committenti interessati.
 
Nel passaggio successivo, il comma 1 dell’articolo 99 sopra distinto con asterisco:

Articolo 99 - Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonchè, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.