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19/11/2021

La Rete Professioni Tecniche può tutelare in giudizio i propri associati

Importante riconoscimento per la Rete Professioni Tecniche: l’appello accolto dal Consiglio di Stato verso la sentenza del TAR del Lazio assegna piena facoltà all’associazione di assistere i propri iscritti

 

L’inammissibilità era stata pronunciata dal TAR del Lazio, in occasione di un intervento della Fondazione Parsec finalizzato alla partecipazione delle fondazioni alle gare di ingegneria e architettura, che escludeva l’intervento di RPT in base allo statuto.  

Nel merito, invece, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal legale di RPT, avvocato Gianluca Formichetti, annullando la sentenza del TAR del Lazio e confermando la piena legittimazione della ricorrente a tutelare in giudizio gli interessi dei suoi associati e dei relativi singoli professionisti.
 

Su questo punto specifico la sentenza afferma che “in via generale, la sentenza va riformata nella parte in cui presuppone che la rappresentanza in giudizio degli interessi degli associati da parte di un’associazione debba essere esplicitamente prevista dallo statuto, anche quando trattasi di interessi la cui tutela rientra nel perimetro statutario dell’associazione medesima”. E ancora: “Ne consegue che l’ente collettivo, in quanto soggetto rappresentativo degli interessi sostanziali degli associati, ne assume la tutela in tutte le sedi, essendo inconcepibile la rappresentanza sostanziale di interessi di altri soggetti di diritto disgiunta dalla loro rappresentanza processuale”. Si specifica, poi, che “la rappresentanza del ‘settore delle professioni tecniche e scientifiche’ (…) comprende l’azione e l’intervento a giudizio in rappresentanza degli Ordini e dei Collegi professionali appartenenti al detto settore, senza necessità, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza appellata, che le corrispondenti facoltà siano esplicitate nello statuto”.
 

Infine, sulla circostanza che la Rete Professioni Tecniche sia un ente rappresentativo di persone fisiche, e non di soggetti a loro volta espressione di categorie professionali, la sentenza afferma che “l’associazione Rete Nazionale delle Professioni dell’area Tecnica e Scientifica ha il tratto fondamentale di essere, come tutte le associazioni di ‘rete’, centro di imputazione degli interessi degli enti collettivi che vi sono associati. Trattandosi di Ordini e Collegi professionali di iscritti agli albi delle professioni tecniche, rappresenta e tutela, anche in giudizio, gli interessi interdisciplinari delle professioni c.d. ordinistiche, ogniqualvolta si tratti di interessi comuni a tutti gli associati, tali cioè che l’un ordine o collegio non si trovi in conflitto con l’altro”.

 

QUI il comunicato stampa RPT