HeaderArchivioNews

NEWS

Archivio news (2020-2014)

Asset-Herausgeber

Equo Compenso, la parola ai Professionisti Tecnici

25/09/2017

Equo Compenso, la parola ai Professionisti Tecnici

Nell’ultima audizione congiunta della Rete Professioni Tecniche (RPT) e dell’Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) sul DDL 2850, presso la 11a Commissione Lavoro del Senato, il Coordinatore della RPT e Presidente CNI Armando Zambrano insieme al Consigliere della RPT e Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli hanno sostenuto le ragioni dei Professionisti Tecnici

“L’iniziativa legislativa che reca misure in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate è necessaria per completare le misure contenute nella Legge 81/2017 (Jobs Act del lavoro autonomo). La determinazione di un compenso minimo garantito rappresenta, infatti, una questione morale, non più rimandabile, per un’effettiva ed efficace tutela della committenza, sia pubblica che soprattutto privata, e della dignità professionale dei liberi professionisti. Allo stesso tempo, però, si rileva che la proposta di legge in esame necessita di alcune integrazioni, allo scopo di perfezionare il testo e renderlo maggiormente efficace nelle sue finalità”. 

Con queste parole può riassumersi la posizione della Rete Professioni Tecniche nell’audizione che si è tenuta in Senato sul tema dell’equo compenso (QUI la registrazione integrale). Grazie all’articolato intervento, entriamo nel dettaglio delle osservazioni e proposte di emendamenti presentate.

Cosa propone la Rete Professioni Tecniche


a) le disposizioni normative indicate dal provvedimento ai fini della individuazione dei parametri per l’equo compenso dei professionisti non esauriscono la copertura di tutte le tipologie di prestazioni svolte dalle professioni regolamentate. E’ ritenuto opportuno, dunque, l’inserimento di un decreto che introduca compensi minimi per le prestazioni non incluse nella normativa vigente e richiamata nel disegno di legge in esame all’interno dell’articolato di una disposizione che deleghi il Ministero della Giustizia ad emanare, sentiti con i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi Professionali. L’entità di tali compensi dovrà essere aggiornata automaticamente a cadenza biennale secondo gli Indici ISTAT; con cadenza biennale deve essere anche prevista una revisione dei contenuti complessivi dei decreti citati, onde consentire di poter includere e aggiornare l’elenco delle prestazioni incluse;  
b) le disposizioni normative indicate dal provvedimento ai fini della individuazione dei parametri per l’equo compenso dei professionisti non esauriscano la copertura di tutte le tipologie di prestazioni svolte dalle professioni regolamentate. Ritengono opportuno, dunque, l’inserimento all’interno dell’articolato di una disposizione che deleghi il Ministero della Giustizia ad emanare, sentiti con i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi Professionali, un decreto che introduca compensi minimi per le prestazioni non incluse nella normativa vigente e richiamata nel disegno di legge in esame. L’entità di tali compensi dovrà essere aggiornata automaticamente a cadenza biennale secondo gli Indici ISTAT; con cadenza biennale deve essere anche prevista una revisione dei contenuti complessivi dei decreti citati, onde consentire di poter includere e aggiornare l’elenco delle prestazioni incluse.  


In considerazione di alcune criticità che possono emergere in seguito a nuovi adempimenti legati all’approvazione della Legge per la concorrenza e alla Legge 81/2017, la Rete Professioni Tecniche ritiene opportuno inserire nel provvedimento anche altre misure.


Cosa manca: le altre misure indicate da Rete Professioni Tecniche 

In primo luogo il riferimento è alla disposizione secondo la quale “il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. Per i professionisti tecnici, stante l’eterogeneità e la complessità delle prestazioni fornite alla committenza, risulta decisamente complicato applicare pedissequamente la disposizione descritta, che è in generale condivisibile poiché favorisce un rapporto più chiaro con la committenza. Si ritiene dunque opportuno riflettere ulteriormente sulle procedure e sulle modalità di applicazione della norma, delegando il Governo a proporre un regolamento attuativo con cui si vadano a delineare nel dettaglio le procedure, ed eventuali esigenze peculiari.


Le misure previste dalla Legge 81/2017 a tutela del professionista nei confronti della committenza sembrano, inoltre, necessitare di un ulteriore rafforzamento. 


Legge 81/2017: come rafforzare la tutela del Professionista


In primo luogo si propone l’attribuzione al Tribunale del lavoro dei contenziosi tra i professionisti e i committenti, in modo da garantire un più celere gestione del contenzioso stesso. Inoltre, la Rete Professioni Tecniche ritiene opportuna l’introduzione di forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo o libero professionista, anche nei rapporti con la committenza pubblica.


L’obbligo, infine, per ogni professionista di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e a rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale, è stato introdotto in un contesto normativo alquanto lacunoso, che rende il suo adempimento problematico. Sarebbe auspicabile anche un intervento del legislatore per determinare i parametri minimi (in termini di massimali, franchigie, esclusioni, ecc,) di idoneità delle polizze, tarati su misura per ogni specifica categoria professionale.   


QUI l’audizione in Senato