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DDL C. 2823, Audizione RPT alla Camera dei Deputati

Il presidente CNGeGL Paolo Biscaro, in qualità di Segretario-Tesoriere di Rete Professioni Tecniche, assieme al vicepresidente CNG Filippo Cappotto, sono intervenuti il 10 marzo 2026, presso la VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La loro audizione si è svolta nell'ambito dell'esame del DDL C. 2823, di conversione del decreto legge 27 febbraio 2026 n. 25, sull'emergenza eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia e sulla frana di Niscemi. In questa sede, RPT ha presentato proposte emendative per coordinare l'art. 19 – istitutivo del ruolo esperti assicurativi catastrofali presso CONSAP – con le competenze già attribuite per legge alle professioni tecniche regolamentate
Durante l'audizione, in cui sono state convocate numerose altre sigle, come ANBI, CGIL-CISL-UIL-UGL, WWF, CNA, Confartigianato, Legambiente, ANPIT, Confapi, Confagricoltura e Coldiretti, il presidente CNGeGL Paolo Biscaro ha sottolineato la piena disponibilità, delle professioni tecniche a dare supporto alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, come già avvenuto nel corso delle emergenze degli anni scorsi, e ha messo in evidenza un nodo cruciale: l'articolo 19 del decreto, che istituisce presso CONSAP, il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali.
"L'ambito di attività previste per queste figure – ha affermato il presidente CNGeGL Paolo Biscaro – sono già attribuite oggi per legge alle professioni tecniche regolamentate. Ampliare la possibilità di svolgere attività riservate ad altri soggetti senza il percorso di abilitazione professionale – esame di Stato e iscrizione agli albi presso Ordini e Collegi – va a creare una duplicazione di figure e di percorsi abilitanti, che sono invece previsti proprio a tutela della collettività".
Il presidente CNGeGL Paolo Biscaro ha, inoltre, evidenziato il rischio di duplicazione di regimi disciplinari: i Consigli nazionali esercitano, infatti, vigilanza sull'attività professionale, applicano codici deontologici e dispongono sanzioni fino alla cancellazione; l'art. 19, invece, introduce un regime parallelo presso CONSAP, generando potenziali sovrapposizioni e conflitti normativi.
"Riteniamo che la costituzione di questo ruolo non abbia carattere d'urgenza – ha aggiunto il presidente CNGeGL Paolo Biscaro – proprio perché già oggi esistono, all'interno degli Ordini nazionali, strutture che svolgono, e hanno svolto in passato, attività in caso di eventi catastrofali". Il riferimento è alla Struttura Tecnica Nazionale di Protezione Civile (STN), istituita ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), che opera attraverso Ordini e Collegi professionali, con specifici protocolli d'intesa con il Dipartimento di Protezione Civile e schede di valutazione del danno post-calamità.
Dopo la relazione di Biscaro, è stato audito Filippo Cappotto, vice presidente del Consiglio Nazionale Geologi, che ha illustrato le proposte emendative tecniche della Rete, puntando al coordinamento dell'art. 19 con la legislazione vigente: introduzione di un comma 1-bis per riconoscere di diritto l'iscrizione al ruolo agli iscritti agli albi presso Ordini e Collegi, con competenze tecniche specifiche nell'accertamento e stima economica del danno ai beni immobili, previa verifica dei soli requisiti di onorabilità; una norma di salvaguardia delle competenze riservate per legge (comma 4) e il riconoscimento del diritto all'iscrizione anche nella fase di prima applicazione (comma 9).
"Le modifiche proposte – ha spiegato il vicepresidente CNG Filippo Cappotto – mirano a preservare la coerenza della disciplina ordinistica delle professioni regolamentate, evitando duplicazioni nei percorsi di abilitazione professionale e coordinando le disposizioni vigenti con quelle introdotte".
Rete Professioni Tecniche ha depositato un documento di proposta emendativa a disposizione della Commissione, ribadendo la disponibilità a collaborare con il Legislatore per una soluzione che valorizzi il ruolo delle categorie tecniche, quali enti pubblici non economici sussidiari allo Stato, garantendo al contempo efficacia operativa nelle emergenze e tutela della collettività.