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Valutazione immobiliare e intelligenza artificiale: dal 2 Agosto 2026 cambia la vigilanza, non l'obbligo

29/07/2026

Valutazione immobiliare e intelligenza artificiale: dal 2 Agosto 2026 cambia la vigilanza, non l'obbligo

Il 2 Agosto 2026 il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale raggiunge la piena applicazione: da quel momento le autorità nazionali iniziano a vigilare anche sull'obbligo di alfabetizzazione IA. Il consigliere nazionale CNGeGL Livio Spinelli, che a maggio ha partecipato allo TEGOVA Spring General Meeting di Riga — dove l'associazione europea dei valutatori ha preso posizione sull'uso dell'IA nelle valutazioni immobiliari — spiega che cosa cambia davvero per i geometri valutatori, e che cosa resta immutato

 

Il 2 Agosto 2026 il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, noto come AI Act, raggiunge la sua data di piena applicazione. È una scadenza che riguarda da vicino anche i valutatori immobiliari, ma va inquadrata con precisione: l'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA, previsto dall'articolo 4 del Regolamento, non nasce ora — è in vigore già dal 2 febbraio 2025. Ciò che cambia adesso è che le autorità nazionali iniziano a vigilare sul rispetto di questi obblighi, con l'apparato sanzionatorio pienamente operativo.

È lo stesso perimetro entro cui, lo scorso maggio a Riga, TEGOVA — The European Group of Valuers' Associations — ha definito la propria posizione sull'uso dell'IA nella valutazione: uno strumento di supporto potente, che però non può sostituire il giudizio del professionista, ed espone a tre rischi principali — opacità dei modelli, bias nei dati storici, assenza di accountability quando la responsabilità viene impropriamente attribuita allo strumento anziché al valutatore che firma il rapporto.

Ne abbiamo parlato con il consigliere nazionale CNGeGL Livio Spinelli, che ha preso parte ai lavori di Riga.

Consigliere, dal 2 Agosto 2026 le autorità nazionali iniziano a vigilare anche sull'obbligo di alfabetizzazione IA. Che cosa cambia, in concreto, per un professionista che oggi usa strumenti di IA nel proprio lavoro?

Indubbiamente l'IA rappresenta un'opportunità per il mondo professionale e non solo. La regolamentazione e la vigilanza si rendono necessarie affinché vi sia una corretta e trasparente adozione, nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Si tratta di supporto, mai di sostituzione delle attività da svolgere, come talvolta erroneamente si suppone: un'ulteriore evoluzione tecnologica da saper gestire, come lo sono state — nella storia della nostra professione — l'informatizzazione degli studi prima e l'avvento di internet poi. In tutte queste fasi il professionista, con la sua discrezionalità e il suo rapporto diretto con la committenza, ha sempre mantenuto il ruolo centrale, avvalendosi di questi 'ulteriori collaboratori'. La vera sfida, al di là degli obblighi e delle sanzioni, sarà mantenere il corretto equilibrio tra il supporto che l'IA può offrire e la centralità del professionista, che instaura sempre un rapporto diretto con la committenza.

A Riga, TEGOVA ha preso una posizione netta: i valutatori sono «deployer» ai sensi dell'AI Act, con piena responsabilità sul risultato a prescindere dallo strumento usato. Con questa scadenza che diventa operativa, quella posizione acquista un peso diverso?

Come ha specificato il presidente TEGOVA Paulo Barros Trindade nel suo intervento all'Assemblea Generale di Primavera di Riga, i valutatori rientrano nella definizione di 'deployer' prevista dall'articolo 3, punto 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 — un ruolo che il Regolamento lascia volutamente non tradotto in italiano, per non confonderlo con un generico 'utilizzatore', laddove si adotti l'IA nella redazione di un Rapporto di Valutazione Immobiliare.

Di fatto, il valutatore ha sempre piena responsabilità sul risultato, a prescindere da questa qualificazione: gli strumenti a supporto adottati devono essere esplicitati in tutti i loro elementi, nell'ottica di trasparenza e sostenibilità delle informazioni assunte. Nella pratica ordinaria delle valutazioni immobiliari è già buona prassi dedicare, nel Rapporto di Valutazione, un paragrafo ai 'Limiti e Assunzioni' che hanno caratterizzato le scelte metodologiche — e a maggior ragione questo vale per i limiti che può generare l'IA. Ad esempio, quando si adottano Modelli di Valutazione Automatica (AVM) come supporto analitico, il valutatore deve garantire che i dati comparabili assunti siano appropriati per il mercato di riferimento e che il valore stimato non sia derivato meccanicamente.

Uno dei tre rischi indicati da TEGOVA è l'opacità dei modelli: un risultato che il valutatore non sa spiegare fino in fondo. Nella pratica di una stima immobiliare, che cosa significa concretamente essere in grado di «spiegare» l'uso dell'IA a un cliente o a un giudice?

La complessità dei modelli adottati può restituire risultati non sempre pertinenti alla fattispecie. Assume particolare rilevanza la formulazione della domanda posta all'IA, oltre alla verifica dei dati di input e di output e del ruolo che l'IA ha avuto nel processo: elementi che vanno sempre esplicitati nel Rapporto di Valutazione, a garanzia della trasparenza nei confronti della committenza. I valutatori, in questo senso, devono garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA — la consapevolezza delle capacità, dei limiti, dei pregiudizi e delle modalità di errore che l'IA può restituire.

Il secondo rischio è il bias: dati storici che riproducono disuguaglianze territoriali o distorsioni di mercato. È un rischio che vede rilevante anche nel mercato immobiliare italiano, magari nei contesti con minore trasparenza dei dati di compravendita?

I dati storici utilizzati devono limitarsi a un periodo breve, antecedente alla data della valutazione, per non incorrere nell'assunzione di elementi non adeguati, posto che in ambito di comparazione del mercato ricadano nello stesso segmento. È fondamentale l'individuazione puntuale dei dati di input e di output e la loro verifica, con particolare attenzione ai contesti con minore trasparenza: una restituzione di dati generalizzati può fuorviare il risultato, con le criticità e le responsabilità che ne conseguono per il valutatore.

Il terzo rischio, l'assenza di accountability, tocca un punto delicato: la tentazione di «scaricare» sull'IA parte della responsabilità quando un risultato è presentato come «supportato dall'intelligenza artificiale». Come si tutela un geometra che firma una perizia assistita da IA?

L'ipotesi che un valutatore tenti di scaricare la responsabilità sull'IA appare, a ben vedere, inopportuna: la responsabilità, dal punto di vista etico, deontologico e legale, ricade unicamente sul professionista che redige e sottoscrive il Rapporto di Valutazione, poiché l'IA non è responsabile nei confronti di alcuna committenza. La valutazione – come anche richiamato dal Presidente Barros - non si riduce a un calcolo, ma è un giudizio che comporta responsabilità ed esplicitazione dei limiti e delle assunzioni che lo hanno caratterizzato.

Guardando avanti: che cosa serve concretamente ai geometri liberi professionisti italiani, da qui ai prossimi mesi, per affrontare in modo consapevole l'uso dell'IA nelle valutazioni?

Serve una corretta alfabetizzazione in materia di IA, attraverso percorsi formativi mirati anche alla specifica attività che il professionista svolge con maggiore frequenza. Non si tratta solo di un obbligo, ma di un'opportunità da cogliere pienamente, sfruttandone con consapevolezza tutte le potenzialità — con il professionista che mantiene, sempre e comunque, il ruolo centrale nei rapporti e nelle responsabilità che assume verso la committenza.

La posizione integrale di TEGOVA sull'uso dell'IA nella valutazione («TEGOVA's Position on the Use of AI in Valuation», Rev. 7) è stata presentata durante lo Spring TEGOVA General Meeting di Riga, 21-23 maggio 2026.