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Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

07/09/2016

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

Entra ufficialmente in vigore il prossimo 22 settembre 2016 il decreto che reca le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, approvato dal Ministero dell’Interno, lo scorso 9 agosto 2016

Il DM del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016, pubblicato sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2016, introduce importanti novità riguardo l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ed entrerà ufficialmente in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

La normativa si applica a tutte quelle attività con oltre 25 posti letto, che risultino esistenti alla data del 22 settembre 2016 prossimo, quando il provvedimento sarà pienamente efficace e coercitivo, e già ricomprese nell’Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, oppure alle attività di nuova realizzazione, ad esclusione dei rifugi alpini e delle strutture turistico - ricettive che svolgono la propria attività all’aria aperta. Per quanto riguarda quest'ultima tipologia di strutture, come campeggi e villaggi turistici, è stata pubblicata, in data 16 settembre 2016, una nota del Dipartimento dei Vigili Del Fuoco recante, per l’appunto, le regole tecniche di prevenzione incendi per questa specifica categoria. 

Nel dettaglio le attività ricettive interessate dalla nuova normativa in materia di prevenzione incendi sono: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

Le norme presenti nel Decreto potranno essere applicate in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi sancite dai precedenti Decreti del Ministero dell'Interno del 9 aprile 1994, del 6 ottobre 2003 e del 14 luglio 2015.

Nell’Allegato al provvedimento, vengono inoltre definiti nello specifico: lo scopo e il campo di applicazione; la classificazione delle strutture ricettive turistico - alberghiere ai fini dell’applicazione della regola; i profili di rischio; la strategia antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme); la tipologia dei vani ascensori.

Per maggiore completezza, in conclusione di documento, vengono poi analizzati anche i livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25.

QUI per la circolare