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VIA, obiettivo semplificazione

19/07/2017

VIA, obiettivo semplificazione

Dal 21 luglio entra in vigore la riforma della Procedura per la Valutazione d’Impatto Ambientale, il processo di valutazione preventiva, integrata e partecipata, dei possibili impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dalla realizzazione di progetti.

Molte le novità della riforma sulla valutazione di impatto ambientale previste dal dlgs 16 giugno 2017, n. 104 emanato in attuazione della direttiva 2014/52/Ue. Le nuove regole, pubblicate sulla G.U. del 6 luglio 2017 e in vigore dal giorno 21, riformulano le disposizioni contenute nella parte seconda del Dlgs 152/2006 (cosiddetto «Codice ambientale») rivedendo anche i rapporti con la vicina «autorizzazione integrata ambientale» (cosiddetta «Aia»). 

Ecco le principali novità in vigore dal 21 luglio 2017

1. Impatto ambientale:

• Ridefinito il concetto, che da “alterazione delle varie componenti dell’ambiente individuate dall’articolo 5 del Digs 152/2006 viene traslato al plurale e coincide ora con gli “effetti”.
• Per la verifica di assoggettibilità a VIA (cd. “screening) sarà sufficiente presentareuno “studio preliminare ambientale”.

2. Screening e pre screening:

• Per modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti sarà invece possibile attivare un “pre screening”. 

3. Stato/Regioni – competenze e regole procedurali:

• Passa dalle Regioni allo Stato la competenza su diverse tipologie di progetto dalla valenza economica nazionale.
• Uniche le regole generali per la procedura di valutazione, coincidenti con le rinnovate previsioni del Dlgs 152/2006.

4. “Pua”: 

• Introdotto il “provvedimento unico in materia ambientale”, che raccoglie in una unica licenza, con la prima VIA, gli altri necessari titoli autorizzativi.

5. Termini procedurali:

• Abbassata la durata massima delle procedure VIA, statali e regionali.
• Sancita la perentorietà dei termini, con conseguente responsabilità della P.a. 


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