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27/07/2023

La laurea abilitante è applicabile

Al centro dell'odierna intervista rilasciata dal presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli – e riportata dal quotidiano economico – finanziario ITALIA OGGI in edicola questa mattina – viene esaminato il contenuto dei decreti attuativi della laurea professionalizzante che abilita alla professione di geometra laureato

 

Geometra laureato, il cerchio si è chiuso: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”, la laurea abilitante è finalmente applicabile anche agli iscritti alle lauree professionalizzanti in Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (classe L-P01), Professioni agrarie, alimentari e forestali (classe L-P02) e Professioni tecniche industriali e dell’informazione (classe L-P03). L’attenzione è qui rivolta alla laurea professionalizzante Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, che abilita alla professione di geometra laureato: la disamina del decreto interministeriale n. 682 del 24 maggio 2023 (emanato dal Ministro dell’università e della ricerca Senatrice Anna Maria Bernini, di concerto con il Ministro della giustizia Onorevole Carlo Nordio) è stato l’argomento “principe” dell’Assemblea dei Presidenti svoltasi a Roma lo scorso 13 luglio, aperta con la relazione a tema del Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli, con il quale ne ripercorriamo i passaggi più significativi.

 

Presidente Savoncelli, prima di cominciare la disamina degli articoli previsti dai decreti attuativi, è opportuno fare una premessa circa la loro importanza ai fini della concreta applicazione della legge: un argomento sul quale è intervenuto a più riprese, perorandone la pubblicazione in tempi brevi in funzione della necessità di accorciare i tempi di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, con lo sguardo rivolto da un lato all’attuazione (e al mantenimento) delle opere previste dal PNRR, dall’altro al gap tra domanda e offerta di lavoro, che genera elevati tassi di disoccupazione giovanile.
I decreti attuativi sono gli strumenti che consentono alla norma di generare i suoi effetti. In maniera più prosaica e immediata: che consentono alle leggi di effettuare l’upgrade da “buone intenzioni” a “buone prassi”. Nella grande maggioranza dei casi, infatti, sono la sintesi dell’interlocuzione dei ministeri competenti con soggetti terzi, anch’essi competenti, chiamati a dare supporto alla soluzione di aspetti tecnici e burocratici che consentono alla legge di divenire applicabile e implementabile. Nella fattispecie, i ministri Bernini e Nordio hanno ritenuto di fare propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Da questa stessa premessa si evince il motivo per cui tale decreto era particolarmente atteso dal mondo universitario, che sin dall’inizio dell’iter si è dichiarato assolutamente favorevole all’avvio, anche in Italia, dei percorsi triennali professionalizzanti e abilitanti, sul modello degli esempi virtuosi di Francia, Germania e Inghilterra.

 

Chiarito questo passaggio iniziale, passiamo alla disamina del testo: articolo 1, Abilitazione all’esercizio delle professioni di geometra laureato o di perito industriale laureato.
Qui viene stabilito il principio portante dell’intero assetto della laurea professionalizzante: la correlazione tra il percorso accademico svolto e l’abilitazione alla professione per la quale sono richieste le competenze specificamente acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio. Come risulta evidente sin dal titolo dell’articolo, l’abilitazione “multipla” per lo stesso corso di laurea (dovuta all’eventuale presenza di più convenzioni tra l’ateneo e i Consigli degli Ordini o Collegi territoriali delle professioni citate), semplicemente non è consentita: al momento dell’immatricolazione lo studente deve indicare il tipo di abilitazione che intende conseguire (da intendersi definitiva al termine del primo anno di corso), a beneficio di una preparazione autenticamente “tarata” su di essa.

 

La ratio di tale aut aut trova evidenza nell’articolo 2, Tirocinio pratico-valutativo.
È così: come evidenziato in maniera trasversale in tutti i commi, esiste una correlazione diretta tra gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea L-P01 (così come previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446) e lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo interno al corso di studio, le cui attività, come indicato in maniera chiara al comma 3, sono finalizzate “a favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso”. Ulteriori elementi di rinforzo in questa direzione sono: il “peso” dei crediti formativi universitari acquisiti con lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, ben 48; l’indicazione specifica delle strutture presso le quali svolgere il tirocinio, con le quali le università attivano specifiche convenzioni:  tra queste  studi professionali, ordini o collegi territoriali; la collaborazione tra tutor interni alle suddette strutture e tutor accademici “al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso” (il primo, tra l’altro, firma il “libretto del tirocinio”). E ancora, come una sorta di canone inverso, la tortuosità del percorso che dovrebbe affrontare l’abilitato alla professione di geometra laureato qualora volesse conseguire l’abilitazione alla professione di perito industriale laureato, come indicato nel comma 12: “Ai fini dell’abilitazione all’altra professione relativa alla classe L-P01, il laureato abilitato può iscriversi alla stessa o ad altra università sede del corso al quale risulta correlata tale professione, chiedendo il riconoscimento dei CFU delle attività formative e/o di laboratorio già acquisiti, e svolgere le attività di TPV relative all’ulteriore professione. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente, unitamente alle attività di TPV, svolge all’interno del corso le ulteriori attività formative. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all’esame finale abilitante”. Dovrebbe, in altre parole, intraprendere un secondo percorso di studio. Sempre In rapporto alla correlazione di cui sopra, aggiungo inoltre che  la L-P01 non consente l’accesso all’esame di abilitazione per ingegneri e architetti junior (sez. B), tantomeno l’accesso immediato alle lauree magistrali.

 

Nella direzione che lei ha chiarito va anche l’articolo 3, “Prova Pratica Valutativa e prova finale”.
Ne è la diretta conseguenza, o meglio, il passaggio complementare: il riferimento è al concetto chiave riportato nel comma 2, ossia “La Prova Pratica Valutativa ha lo scopo di verificare l’acquisizione, durante il Tirocinio Pratico Valutativo, delle conoscenze, competenze e abilità comprese negli ambiti descritti all’articolo 2, comma 5, necessarie per l’esercizio in autonomia della professione di geometra laureato”. Solo superando questa prova, mediante il conseguimento di un giudizio di idoneità (a testimonianza, lo sottolineo ancora una volta, della necessità della correlazione di cui sopra), lo studente  potrà accedere alla sessione di laurea, il cui superamento determina, come ormai risaputo: il conseguimento della laurea professionalizzante L-P01 Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra laureato e, infine, la possibilità di iscriversi all’albo professionale quale geometra laureato.

 

Gli articoli conclusivi riguardano alcuni aspetti tecnici, quali “Adeguamento della disciplina della classe L-P01 (art. 4) e “Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi” (art. 5): quali aspetti ritiene importante sottolineare?
Tutti quelli messi in evidenza nel quinto ed ultimo articolo, che rimandano sia all’entrata in vigore dei nuovi decreti, prevista per l’anno accademico 2023/2024, sia  al regime transitorio per gli studenti attualmente iscritti che vorranno optare per il passaggio al nuovo regime abilitante,  previo riconoscimento delle attività di tirocinio già svolte dalle università, d’intesa con i Consigli degli Ordini o Collegi territoriali competenti.    

 

Abbiamo scritto in apertura “Geometra laureato, il cerchio si è chiuso”: è soddisfatto?
Si, e a ragione: l’impegno della Categoria per far si che anche in Italia il sistema delle lauree professionalizzanti e abilitanti trovasse piena legittimazione è oggi riconosciuto da tutti i soggetti coinvolti, dal mondo istituzionale a quello delle professioni, a quello accademico: per loro siamo interlocutori di riferimento e con lo sguardo rivolto al futuro. Dei giovani, soprattutto.

 

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