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angle-left Barriere architettoniche, la normativa e la realtà: il punto di “Focusicilia.it”
28/02/2024

Barriere architettoniche, la normativa e la realtà: il punto di “Focusicilia.it”

Non solo edifici e luoghi pubblici, la normativa sulle barriere architettoniche include una regolamentazione per l’edilizia privata. La legge parla chiaro, dunque, ma non prevede sanzioni: possibile? Il quotidiano online Focusicilia.it prosegue nel suo excursus sul tema, raccogliendo le dichiarazioni in merito del consigliere CNGeGL Paolo Nicolosi. Dopo il primo, ecco il secondo servizio

 

Come spiegato in un precedente approfondimento (QUI la prima news), la legge definisce barriere architettoniche “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque. In particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea”. Solo per fare alcuni esempi, si tratta di dislivelli non provvisti di rampe, ascensori troppo stretti e spazi ridotti per le carrozzine.

IL “CASO TIPO” DELL’ASCENSORE CONDOMINIALE. Per citare un caso tra i più comuni, il Decreto ministeriale 236/1989 prevede che “l’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una persona su sedia a rotelle”. Inoltre, il ripiano di fermata “deve avere una profondità tale da contenere una sedia a rotelle e consentirne le manovre necessarie all’accesso”, mentre i tempi di apertura e chiusura delle porte “devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote”.

Nel caso in cui il palazzo non sia dotato di queste caratteristiche – ascensori piccoli o inaccessibili – la norma prevede che alla prima ristrutturazione utile si proceda all’adeguamento. Come? Allargando il vano ascensore e se necessario intervenendo sul corpo scala. Il decreto inoltre detta le regole per l’installazione di strumenti alternativi come servoscala e piattaforme elevatrici. Ma anche per la realizzazione di percorsi, pavimentazioni e parcheggi. Indicazioni che, secondo Nicolosi, sono rispettate soltanto da una ristretta minoranza di edifici pubblici e privati.

DIRITTI DA TUTELARE “NON SOLO PER I DISABILI”. Negare il diritto alla mobilità significa escludere il diritto al lavoro. Indicatore su cui la Sicilia conta dati tutt’altro che positivi. Alla base del problema, tuttavia, ci sarebbe una mancanza di consapevolezza da parte dei comuni cittadini. “Ciò che bisogna comprendere è che il tema delle barriere architettoniche non riguarda soltanto i diversamente abili o coloro che oggi hanno problemi di deambulazione”, mette in chiaro il consigliere CNGeGL Paolo Nicolosi. “In gioco ci sono anche le limitazioni fisiche legate alla terza età, che in futuro potranno riguardare anche coloro che oggi sono perfettamente sani”. Da qui l’impegno del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per sensibilizzare la collettività e, in particolare, gli addetti ai lavori sull’importanza di un’edilizia a misura di disabile. “Sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgimento degli attori della filiera delle costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione”.

QUI l’approfondimento pubblicato da Focusicilia.it
QUI il primo servizio pubblicato da Focusicilia.it

Foto di Bagzhan Sadvakassov su Unsplash