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In materia di sicurezza antincendio, occorre prorogare le scadenze

E’ la richiesta della Rete Professioni Tecniche dettata dalle limitazioni imposte dai noti DPCM del mese di marzo 2020, che producono riflessi inevitabili sulle attività soggette ai controlli da parte dei VV.FF. (Dpr 151/2011 – Allegato 1) e sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (Dlgs 139/2006)

La Rete Professioni Tecniche scrive al capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo. Oggetto della missiva (QUI il testo): la richiesta di differimento di alcune scadenze in materia di sicurezza antincendio, che difficilmente potranno essere rispettate a causa della diffusione dell'emergenza epidemiologica e del conseguente rallentamento (nel migliore dei casi) o del blocco (nelle situazioni peggiori) delle attività professionali.

Impedimenti causati, tra l'altro, anche dall'inaccessibilità ai luoghi in cui i professionisti sono chiamati ad intervenire e dall'impossibilità di completare le opere di adeguamento alle norme antincendio.

 

A titolo di esempio, sono elencate da RPT le seguenti casistiche:

1.integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011): le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.

2.integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga: le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.

3.attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (cadenza quinquennale – art. 5 DPR 151/2011): i sopralluoghi di verifica di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva e le relative asseverazioni non possono essere eseguiti.

4.termini entro cui “conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi” le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR 151/2011) presso le quali siano state “accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività”: impossibilità ad eseguire le opere di adeguamento e le attività di verifica, collaudo e certificazione da parte dei professionisti antincendio.

5.ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all’art. 20 del Dlgs 758/1994, per le attività oggetto di accertamento con determinazione di una scadenza entro cui realizzare gli adeguamenti di prevenzione e protezione antincendio: non possono essere garantite la realizzazione delle opere e le attività di verifica, collaudo e certificazione di impianti, sistemi e strutture.

6.obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio: riduzione del tempo utile, nell’arco del quinquennio di riferimento, per frequentare corsi e seminari di aggiornamento entro la scadenza naturale del quinquennio (dm 05/08/2011) e possibilità di svolgimento dei corsi in modalità Fad.

Infine, RPT ha chiesto al Comando dei VV.F. un differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, e comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, salvo giustificati motivi di emergenza o priorità definite dagli stessi.

 

QUI il comunicato stampa