Unione Mediterranea dei Geometri

CNGeGL / ATTIVITA' INTERNAZIONALI

Unione Mediterranea dei Geometri

Mediterranean Union of Surveyors

STATUTO

 

Premessa

Preso atto della volontà espressa da parte delle Organizzazioni dei Geometri dell’area mediterranea di creare una struttura che possa dare una risposta alle loro comuni finalità (finalità legate all’appartenenza a Paesi che fanno parte del bacino del Mar Mediterraneo, culla comune della loro civiltà) ed essendo palese la necessità di consolidare i legami fra i loro membri, il 22 giugno 2010 è stata creata a Marsiglia (FR) un’Associazione Internazionale sottoscritta dagli aderenti al presente Statuto. Tale Associazione è regolata dalla Legge francese del 1901 sulle Associazioni e reca il nome di:

UNIONE MEDITERRANEA DEI GEOMETRI (UMG)

 

PARAGRAFO I : OBBIETTIVO– LINGUE – SEDE - DURATA

Articolo 1 – Finalità

L’Unione mira a rafforzare i legami di scambio culturale e professionale già esistenti fra i Geometri operanti nel bacino del Mediterraneo, nel quadro di una piattaforma di scambio, di cooperazione e di partenariato.

A tal fine, l’Unione si prefigge di:

  1. rafforzare l’organizzazione professionale dei Geometri;
  2. incrementare l’influenza della Professione sia a livello della politica nazionale, sia di fronte alle Autorità Internazionali;
  3. promuovere un elevato livello di formazione di base e continua;
  4. facilitare lo scambio di persone/servizi e sviluppare il partenariato sul piano del mercato professionale;
  5. organizzare ogni anno, in occasione dell’Assemblea Generale, un incontro riguardante temi di interesse tecnico, ecologico o scientifico per l’area mediterranea, incontro aperto a tutti i membri dell’Unione;
  6. promuovere l’organizzazione di corsi di formazione all’attività professionale e lo scambio tra professionisti appartenenti agli Stati membri, con un’attenzione particolare verso i giovani.

Articolo 2 – Lingue

Le lingue ufficiali dell’Unione sono l’Inglese ed il Francese.

Articolo 3 – Sede sociale

La Sede ufficiale dell’UMG è situata nel Paese dove risiede l’Organismo ufficiale del Presidente eletto.

Articolo 4 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

PARAGRAFO II : COMPOSIZIONE

Articolo 5: Membri

L’UMG è composta da membri effettivi, membri associati, osservatori e, nel caso, membri onorari.

a)Membri Effettivi:

Possono essere Membri Effettivi dell’associazione solo gli iscritti ad Organizzazioni Nazionali all’interno dell’area del Mediterraneo, Organizzazioni riconosciute per Legge e che rappresentino i Geometri che esercitano la Professione(a titolo privato o, in quanto libera professione, all’interno di una società o di un’impresa, oppure nel contesto della Pubblica Amministrazione o di un qualsiasi Ente Pubblico).

b)Membri associati:

Qualsivoglia Organismo Nazionale che rappresenti i Geometri che esercitino la loro professione in un determinato Paese appartenente al bacino del Mediterraneo (a titolo privato o, in quanto libera professione, all’interno di una società o di un’impresa, oppure nel contesto della Pubblica Amministrazione o di un qualsiasi Ente Pubblico) può essere ammesso come Membro Associato ad un anno di distanza dall’Assemblea Generale Costituente.

c)Osservatori:

Qualsiasi Organizzazione internazionale che rappresenti la Professione può essere ammessa come Osservatore dopo un anno a partire dell’Assemblea Generale Costituente

d)Membri Onorari:

L’Assemblea Generale può, a maggioranza semplice, assegnare il titolo di Membro Onorario dell’Unione a qualsivoglia persona fisica o giuridica selezionata in base ai meriti resi all’Unione.

Articolo 6: Autorità decisionali

Le competenze sulle decisioni dell’Unione spettano a:

a)l’Assemblea Generale;

b)il Comitato Esecutivo.

 

PARAGRAFO III: FUNZIONAMENTO

Articolo 7: Assemblea Generale

a)Definizione

L’Assemblea Generale è composta unicamente dai Membri Effettivi. Essi hanno diritto ad un unico voto per ciascun Paese di appartenenza, a prescindere dal numero di Associazioni Professionali ivi esistenti e dal numero di aderenti a queste ultime.

I Membri Associati, gli Osservatori ed i Membri Onorari possono assistere alle Assemblee Generali, ma senza alcun diritto di voto.

Ogni Membro Effettivo, Associato, Osservatore o Membro Onorario può essere rappresentato al massimo da tre delegati.

b)Incontri

L’Assemblea Generale si riunisce almeno un volta l’anno, su convocazione del Presidente dell’Unione (convocazione inviata, al più tardi, due mesi prima della data stabilita per l’incontro e recante l’indicazione del luogo, cose entrambe stabilite dal Comitato Esecutivo ed approvate dall’Assemblea Generale). La convocazione deve essere inviata al più tardi con due mesi di anticipo rispetto alla riunione e deve comprendere l’oggetto e l’ordine del giorno dell’incontro annuale organizzato in occasione dell’Assemblea Generale (cfr. art.1, punto 5).

L’Assemblea Generale può essere convocata in sessione straordinaria sulla base di una delibera del Comitato Esecutivo e di una convocazione del Presidente, con un preavviso di almeno due mesi. Luogo e data sono decisi dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo propone l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale e lo invia ai suoi Membri, unitamente alla notifica di convocazione. Tale ordine del giorno è stabilito in modo definitivo dall’Assemblea Generale.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, qualora egli non fosse disponibile, dal Vice-Presidente.

L’Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta solamente se almeno la metà dei Membri Effettivi sono presenti alla data indicata nella convocazione. Nel caso in cui questo quorum non venga raggiunto ed a condizione che almeno tre Paesi siano rappresentati nelle due ore che seguono il termine ultimo definito dalla convocazione, l’Assemblea Generale è convocata una seconda volta ed è autorizzata a deliberare a maggioranza semplice, quale che sia il numero dei Membri Effettivi presenti.

c)Competenze

Sono compito esclusivo dell’Assemblea Generale:

  • l’approvazione delle le norme statutarie, su proposta del Comitato Esecutivo;
  • la ripartizione dei costi di partecipazione e dei diritti di voto;
  • l’approvazione del budget e del bilancio annuale;
  • l’approvazione della data e del luogo dell’Assemblea Generale (su proposta del Comitato Esecutivo);
  • la presa in carico delle attività del Comitato Esecutivo, anche tramite la creazione di Gruppi di Lavoro;
  • l’elezione del Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo;
  • l’approvazione del Regolamento interno;
  • l’ammissione e l’esclusione di un membro (su proposta del Comitato Esecutivo);
  • l nomina di Membri Onorari;
  • lo scioglimento volontario dell’associazione.

Articolo 8: Comitato Esecutivo

a)Definizione

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da otto membri eletti dall’Assemblea Generale.

Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi componenti (designati dall’Assemblea Generale):

  • Uno o più Vice-Presidenti;
  • Il Segretario Generale;
  • Il Tesoriere e un “Tesoriere Aggiunto” residente nel medesimo Paese di appartenenza del Presidente;
  • Cinque membri le cui funzioni verranno definite dal Regolamento interno.

Il Comitato Esecutivo è eletto con un mandato rinnovabile di quattro anni. Ciascun membro non può essere eletto per più di due volte consecutive. Per poter essere candidato, un membro deve appartenere ad un’Organizzazione nazionale in regola col pagamento della quota d’iscrizione.

b)Incontri

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente. Il Comitato può anche riunirsi a seguito di una convocazione su domanda della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo.

Ilquorumnelle riunioni del Comitato Esecutivo è di quattro membri, Presidente incluso.

Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dai membri presenti o rappresentati.

In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è preponderante.

c)Prerogative

Il Comitato Esecutivo ha le seguenti prerogative:

  • Pianificare data e luogo in cui tenere l’Assemblea Generale (su proposta di uno dei Paesi membri che si incarichi dell’organizzazione). In caso di mancanza di candidature, l’Assemblea Generale ha luogo nel Paese in cui si trovala Sede Sociale;
  • Abbozzare l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale;
  • Proporre all’esame dell’Assemblea Generale l’adesione di nuovi membri e la sospensione o l’esclusione di uno dei membri;
  • Controllare che le decisioni e le raccomandazioni dell’Assemblea Generale vengano messe in atto;
  • Presentare all’Assemblea generale i progetti ed i piani di lavoro dell’Unione;
  • Sottoporre all’Assemblea Generale la relazione delle attività svolte dal Comitato Esecutivo;
  • Redigere il budget provvisorio e presentarlo all’Assemblea Generale;
  • Sottoporre all’Assemblea Generale il bilancio annuale;
  • Costituire Gruppi di Lavoro (le cui prerogative ed il cui funzionamento sono definiti dal Regolamento interno);
  • Compiere ogni azione necessaria al raggiungimento dei fini che l’Unione si prefigge.

Articolo 9: Presidente

Nel quadro delle sue funzioni, il Presidente:

  • Rappresenta l’Unione presso tutte le Organizzazioni nazionali ed internazionali ed è il responsabile legale in ogni azione giuridica civile. Egli conclude gli accordi ed i contratti in conformità ai programmi di attività dell’Unione. Il Presidente uscente resta per un intero anno a disposizione del Comitato Esecutivo per assicurare la continuità nell’operato dell’Associazione. A tale titolo, il Comitato Esecutivo può conferirgli incarichi specifici.
  • Convoca le sessioni, ordinarie e straordinarie, dell’Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo.
  • Presiede l’Assemblea Generale e le riunioni del Comitato Esecutivo.
  • Cura la messa in atto delle decisioni e delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo.
  • Può delegare parte dei suoi compiti al Vice-Presidente (o ai Vice-Presidenti) o al Segretario Generale.
  • Nomina il “Tesoriere Aggiunto”.

Nel caso di parità nei voti dell’Assemblea Generale o del Comitato esecutivo, prevale il voto del Presidente.

 

PARAGRAFO IV: RISORSE FINANZIARIE DELL’ASSOCIAZIONE – BUDGET

Articolo 10: Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell’Unione derivano da:

  • I pagamenti annuali dei Membri Effettivi. Tali pagamenti annuali sono proposti dal Comitato Esecutivo all’interno del budget provvisorio che viene votato dall’Assemblea Generale. Le quote annuali sono così composte: da una parte, un montante fisso per tutti i Paesi membri; dall’altra parte, un montante calcolato in proporzione al numero degli iscritti rappresentati in ciascun Paese, fino ad un massimo di 5000 iscritti.
  • Per quanto riguarda i pagamenti annuali dei Membri Associati e degli Osservatori, il montante è proposto dal Comitato Esecutivo nel budget provvisorio che deve essere approvato dall’Assemblea Generale. Il montante annuale corrisponde a quello fisso pagato dai Paesi membri.
  • Donazioni, sovvenzioni e contributi.
  • Entrate derivanti dai servizi e dalle attività svolte dall’Unione.

Articolo 11: Budget preventivo

La previsione del budget viene avanzata dal Comitato Esecutivo ed è votata dall’Assemblea Generale. Essa comporta due voci:

a)Budget funzionale: comprende i costi generali del Segretariato e del Comitato Esecutivo;

b)Budget operativo: ogni operazione inclusa nel budget delle azioni dell’Unione comporta un suo budget operativo.

 

PARAGRAFO V: DIMISSIONI – ESPULSIONE– SCIOGLIMENTO

Articolo 12: Dimissioni

Ogni membro può presentare le sue dimissioni. Esse vanno notificate per iscritto al Presidente dell’UMG con tre mesi di preavviso. Le dimissioni di un membro non danno alcun diritto al rimborso anche solo di parte della quota di partecipazione dell’anno in corso.

Articolo 13: Espulsione

Un membro può perdere la propria posizione a seguito di un provvedimento di espulsione da parte del Comitato Esecutivo, a causa del mancato pagamento della quota di partecipazione annuale per più di tre mesi consecutivi o a causa di gravi motivazioni. L’espulsione va confermata dall’Assemblea Generale.

Articolo 14: Scioglimento

Lo scioglimento dell’UMG può essere pronunciato solo da un’Assemblea Generale convocata allo scopo e che riunisca almeno i due terzi dei Membri Effettivi. In caso di scioglimento i fondi possono essere attribuiti ad una qualsiasi Associazione che presenti nel suo Statuto finalità simili, o ad una società pubblica o private a scelta, riconosciuta di pubblica utilità.

 

PARAGRAFO VI: MODIFICA DELLO STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 15: Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo tramite una decisione dell’Assemblea Generale presa a maggioranza semplice.

Articolo 16: Regolamento interno

Per l’attuazione del presente Statuto va stabilito un Regolamento interno. Esso deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo ed approvato, con voto a maggioranza semplice, dall’Assemblea Generale.

Articolo 17 : Norme transitorie

I Membri Fondatori incoraggiano il maggior numero possibile di Paesi dell’area mediterranea ad aderire all’Unione tramite:

  1. L’elezione di un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti, da un Segretario Generale/Tesoriere, con un mandato d’incarico di un anno. Il compito principale di tale Comitato è quello di organizzare l’Unione e coinvolgere nuovi membri tramite contatti diretti ed indiretti.
  2. L’ammissione di nuovi Membri in qualità di Membri Fondatori dell’Unione (con la facoltà di proporre cambiamenti allo Statuto) fino al 30 aprile 2011.
  3. La previsione di una data nel corso del mese di maggio2011 a Marrakech (Marocco) per la riunione dell’Assemblea Generale Costituente. Tale Assemblea approverà lo Statuto a nome dei nuovi Membri e dei precedenti Membri Fondatori.

Nel corso dell’incontro a Marrakech (Marocco) nel 2011 e dopo l’approvazione dello Statuto, I Paesi membri eleggeranno il Comitato Esecutivo. Le cariche istituzionali previste dal presente Statuto saranno assegnate al fine di consentire alle persone designate di adempiere ai compiti previsti, nel pieno delle loro funzioni.

A Marsiglia (FR), il 22 giugno 2010, i Membri Fondatori concordano sul fatto che il Presidente dell’UMG, eletto con mandato di un anno, resti in carica di fatto per cinque anni:

  • Un anno a partire dal 22 giugno2010 a Marsiglia (FR) fino al mese di maggio2011 a Marrakech (Marocco);
  • Quattro anni a partire dal maggio2011 a Marrakech (Marocco) fino alla prossima elezione del Comitato Esecutivo e del Presidente nel 2015.