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RPT contro la sentenza del Tar sull’equo compenso

La Rete delle Professioni Tecniche esprime il proprio dissenso nei confronti del pronunciamento del Tribunale Amministrativo del Lazio dello scorso 30 settembre che dichiara legittimo un bando del Ministero dell’Economia rivolto a professionalità di alto livello per le quali non si prevede alcun compenso 

La questione sulla quale il Tar è da poco intervenuto si riferisce a un bando con il quale il Ministero dell’Economia informava di volersi avvalere di professionisti altamente qualificati per una consulenza di due anni a titolo gratuito.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio stabilisce che il principio dell’equo compenso non impedisce al professionista di prestare la propria consulenza senza alcun corrispettivo in denaro, mentre lo stesso principio resta valido nei soli casi in cui sia previsto un compenso professionale.

“Questa interpretazione genera la completa elusione della disciplina in materia di equo compenso – scrive in una nota RTP -  valida anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. La sentenza si pone in netto e aspro contrasto rispetto alla disciplina dell’equo compenso che esclude alla radice la possibilità di stipulare un contratto professionale a titolo gratuito tra professionista e P.A.. Affermare, poi, che l’equo compenso si applica soltanto se previsto un compenso professionale ha del paradossale”.

Secondo RTP, infatti, a questo punto basterebbe prevedere in ogni circostanza un compenso pari a zero per eludere la disciplina legale e privare così i professionisti partecipanti alla selezione della possibilità di un compenso “adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

Una impostazione, quella dettata dal Tar, che, secondo RTP, va a contrastare il disposto normativo il quale ha invece l’obiettivo di tutelare i liberi-professionisti che partecipano a procedure di affidamento di incarichi professionali.

“La Rete Professioni Tecniche - conclude la nota -  esprime la massima preoccupazione perché questa sentenza costituisce un precedente pericoloso, perché determina e realizza, di fatto, la mancata osservanza e mancata applicazione di norme di legge pienamente vigenti sulla base di letture bizzarre della disciplina, non tenendo per nulla conto della ratio e delle ragioni alla base della medesima”.

 

 QUI il comunicato stampa